Abuso dei turni degli infermieri per sopperire alla carenza organica

Se per sopperire alla carenza organica cronica degli Operatori sanitari, soprattutto per il personale infermieristico, in questi ultimi anni le coordinatrici e non solo, hanno applicato l’istituto della Pronta Disponibilità anche a chi non rientra in questo obbligo e soprattutto non ha diritto alla remunerazione della PD.

L’istituto di Pronta disponibilità è istituito con accordi tra amministrazione e sindacati, in tutti quei servizi che hanno necessità di avere a disposizione personale da richiamare in servizio, come per esempio, le Sale Operatorie, il Servizio di Emodinamica, il Servizio di Emotrasfusione ecc.

In questi ultimi tempi, alcune caposala hanno utilizzato una sorta di PD, per richiamare in servizio infermieri a riposo o modificare il proprio turno come se in quel reparto vigesse la PD.

La domande che ci sono pervenute sono:

1- l’infermiere che non ha l’obbligo della PD deve rispondere al telefono per essere richiamato in servizio?

2- Può essere modificato il turno base dalla coordinatrice senza il consenso del lavoratore?

3- Può essere modificato il turno di sostituzione anche il giorno prima del turno stabilito?

4- Può essere modificato il turno giornaliero per esigenze della coordinatrice?

5- Si può essere obbligati al doppio turno senza ordine di servizio?

6- Si può essere obbligati a lavorare oltre le 13 ore?

Per tutte le domande sopraelencate la risposta è sempre la stessa: “NO!!!!”

Andiamo a vedere punto per punto cosa dice il contratto e le leggi che rientrano a risposta dei quesiti sopraelencati.

1- L’infermiere non ha l’obbligo di lasciare il proprio numero di telefono in reparto e di conseguenza di essere richiamato in servizio, perché l’obbligo vige solo per chi ha la PD. Non esiste sul contratto, ne esiste nessuna legge che obblighi l’infermiere a lasciare il proprio numero di telefono in reparto.

2- Il turno base deve essere esposto con congruo preavviso prima dall’effettivo turno di servizio (CCL FPG 30 giorni prima) e secondo la Sentenza della Cassazione n. 12962, del 21 maggio 2008, ribadita dalla recente Sentenza della Cassazione del 3 settembre 2018 n. 21562, il turno deve essere disponibile entro il 20 del mese precedente. Ne consegue che il turno base non può essere modificato se non con il consenso del lavoratore stesso.

3- Il turno di sostituzione, ove presente, è un turno flessibile, ma risponde anch’esso alle regole del turno base, di conseguenza non può essere modificato secondo le esigenze di servizio e senza il consenso del lavoratore.

4- La modifica del turno giornaliero, ossia mattina con il pomeriggio, sia nella settimana di sostituzione che nel turno base non può essere modificato se non rientra nei tempi e modi previsti.

5- Il prolungamento orario o doppio turno può essere giustificato solo con un ordine di servizio, il quale può essere solo disatteso se viola la legge.  Nel caso un ordine di servizio non venga scritto per vari motivi, si deve in quel caso scrivere una lettera (modulo) che ci tuteli da eventuali problemi legali atto a giustificare il prolungamento orario.

6- Cosi come scritto sopra, l’ordine di servizio può essere disatteso o contestato se in constrasto con una norma legge, ed in questo caso superando le 13 ore si viola l’art. 7 del D.Lgs. 66 del 2003. Di conseguenza può essere presentata denuncia all’ispettorato del lavoro.

Come abbiamo visto il turno di lavoro può essere modificato solo in determinate circostanze ed è impegnativo sia per il lavoratore che per l’Azienda.

Le modifiche non sono possibili senza comunicazione ed approvazione da parte di entrambe le parti, le eventuali chiamate in servizio, a qualsiasi titolo, sono possibili solo ed esclusivamente tramite ordine di servizio che deve essere scritto, motivato, indicare la data, provenire dal Responsabile del Servizio, avere carattere di eccezionalità ed essere consegnato con almeno 24 ore di preavviso.

Troppe volte si è assistito al buon senso, alla professionalità, alla buona volontà, ma anche e sopratutto alla paura di sanzioni disciplinari a carico degli infermieri, ma per l’assenza improvvisa di un collega deve essere un evento previsto dalla Direzione, utilizzando magari un gruppo di infermieri a disposizione, invece di lasciare alle coordinatrici l’utilizzo di procedure non previste dal contratto.

La redazione Coina
MC