Abuso della Pronta Disponibilità e Reperibilità. Conosciamola meglio

Con il DPR 270 del 1987 il legislatore tra le varie regolamentazioni, ha voluto disciplinare l’istituto di pronta disponibilità (di seguito PD) sia dal punto di vista normativo che retributivo. Nello specifico l’art. 18 è quello che regola la PD.

Vediamo nel dettaglio alcuni commi.

Art. 18 comma 1 “Il servizio di PD è caratterizzato dall’immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale“.

Il comma 1 specifica che “il servizio è caratterizzato da immediata reperibilità con obbligo di raggiungere in presidio nel più breve tempo possibile”. In questo comma però non si specificano i tempi di arrivo nel presidio (lasciati ai CCL e ai regolamenti interni aziendali), ma si indica nel più breve tempo possibile, oltre a non indicare con quali mezzi.

Sembra una banalità ma se ci pensiamo bene, non lo è affatto. In PD si è reperibili e quindi a disposizione, ma non con mezzi e strumenti dell’azienda, ma mezzi e strumenti personali. Se si utilizza l’automobile per recarsi sul posto di lavoro, il datore di lavoro non ci garantisce nessun benefit sui mezzi di trasporto, ne tanto meno il parcheggio auto all’interno dell’azienda. Quindi è una nostra scelta utilizzare o meno il proprio mezzo. Allora perché si dovrebbe usarlo quando si è reperibili? Perché non si possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblici?

Non esiste nessuna legge o CCL che obblighi l’utilizzo del proprio mezzo di trasporto, ne consegue che in caso di chiamata in reperibilità nessuno vieta di prendere i mezzi di trasporto anche di notte con i tempi di arrivo che non saranno conformi al CCL.

E allora cosa fare?? Per esempio si può scrivere una lettera al responsabile con la quale si specifica che in caso di chiamata il mezzo di trasporto utilizzato sarà quello pubblico e non privato, con l’ovvia incertezza dei tempi di arrivo in servizio.

Altra opzione è quella di chiedere di utilizzare un taxi con il rimborso della corsa. Un’altra soluzione sarebbe quella di un gettone per ogni chiamata in servizio per chi utilizza il mezzo di trasporto privato. Queste opzioni possono essere frutto di contrattazione da definirsi in sede locale.

Stessa cosa per quanto riguarda gli strumenti, ossia il cellulare personale, per essere contattato quando si è reperibili. Anche qui possiamo dibatterci del perché dobbiamo utilizzare il nostro cellulare, perché utilizzare il nostro numero ecc..

Sempre nell’art. 18 vediamo il comma 5 cosa recita: “Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale“.

Anche in questo caso ci sono state alcune sentenze pro e contro sul definire: “senza riduzione del debito orario“. Ormai dopo la sentenza della Corte di Cassazione n. 15740/11, la giurisprudenza è incline a definire questo errore legislativo del riposo compensativo una non riduzione del debito orario, ne consegue che in caso di richiesta di riposo compensativo per PD passiva si è costretti a recuperare le ore non lavorate.

Il comma 6 sempre dell’art 18 cita: “Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e da’ diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 (aumentata a L. 40.000 con la 384/90) per ogni 12 ore“.

Questo è uno dei commi molti interessanti e pieni di spunti da studiare ed evidenziare. In primis c’è la questione economica che non va sottovalutata, poiché il legislatore ha voluto inserire una cifra al quel tempo importante, ossia 33.600 lire e successivamente aumentata a 40.000 lire, per contrastare un eventuale abuso sull’uso improprio della PD (come purtroppo avviene), da parte delle aziende sanitarie al fine di evitare di assumere personale per coprire i servizi essenziali.

Purtroppo questo uso illecito è in continuo aumento ed è dovuto al semplice fatto che, nel 1990 una indennità di PD erogava 40.000 lire, cifra molto importante a quel tempo, trasformata poi in € 20,00, ovvero una cifra irrisoria, ridicola e offensiva.

Questa cifra, nel tempo, non è mai stata modificata dai CCNL e dai CCL decentrati. In alcune aziende si è arrivati a cifre intorno ai € 25,00, ma pur sempre basse.

Sempre nello stesso comma 6, viene definito il turno massimo di durata della reperibilità, cioè 12 ore, ma anche che la PD va limitata ai soli periodi notturni e festivi. Anche in questo caso il legislatore ha voluto fortemente evidenziare il fatto che la PD va limitata ai soli periodi notturni e festivi al fine di evitare che vi sia un abuso da parte delle aziende sanitarie, per coprire assenze di personale non assunto.

In alcune aziende si è data un’interpretazione del tutto particolare al comma 7, che recita: “Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive“. Tutto questo è dovuto al fatto che nei giorni festivi si dovrà coprire non solo il turno notturno, per esempio 20-8 ma anche quello diurno 8-20. Di conseguenza nei giorni feriali il solo turno di PD applicabile sarà solo quello notturno dalle ore 20 alle ore 8. Purtroppo non è sempre cosi. La PD è spesso anche diurna (abuso), per non parlare del sabato il quale, non essendo festivo, non può essere prevista una PD diurna, come invece accade.

Nel comma 6 appena letto c’era scritto “Il servizio di pronta disponibilità ha durata di 12 ore” ne consegue che nei giorni festivi, non possono essere svolti dallo stesso lavoratore più di 12 ore di PD. Molti invece interpretano i turni di PD come turni di lavoro, con la conseguenza che il lavoratore può addirittura svolgere turni di servizio di ben 24 ore, contro ogni logica e legge, visto che l’orario massimo di lavoro è di 13 ore (D.Lgs 66/2003).

Perché questo abuso? Conviene? A chi conviene?

Qui la convenienza potrebbe essere anche del lavoratore che svolgendo 2 o più turni di PD insieme, si ritroverebbe libero in altri giorni o festivi, ma non dal punto di vista della tutela, perché in caso di chiamata in servizio di PD attiva, potrebbe ritrovarsi a lavorare anche 24 ore consecutive con evidenti rischi sia personali, ma sopratutto per  l’utenza.

Per ultimo, ma non meno importante è il comma 11 il quale recita: “Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese“. Questo comma è molto importante poiché, senza ombra di dubbio, è il comma più abusato dalle aziende per ovvi motivi.

Ma alcuni responsabili vanno oltre ogni logica e definizione del comma, dichiarando che le sei PD nel mese sono da intendersi solo quelle effettivamente lavorate, con la conseguenza di vedersi inserite non sei PD ma addirittura dieci o quindici PD nel mese.

Domanda: se ho inserite nel turno dieci o quindici PD, se ne lavoro sei le altre non le faccio?

Il comma successivo il numero 12 individua le figure che possono e non possono svolgere la PD.

Leggiamolo insieme: “E’ vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività’ nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:

a) tutte le figure del ruolo amministrativo;

b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell’ingegnere;

c) ruolo tecnico: agente tecnico; ausiliario socio-sanitario; ausiliario socio-sanitario specializzato; assistente sociale; analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;

d) ruolo sanitario: capo sala; terapista della riabilitazione; psicologi.

Per concludere: la PD nasce come uno strumento per intervenire nelle situazioni di emergenze sanitarie e con un importante indennizzo economico al fine di evitare abusi nelle aziende sanitarie, ma alla fine viene utilizzato come strumento, a favore delle aziende, per sopperire a carenze organiche nell’aree sanitarie, cosi come definito anche dal noto giurista del diritto sanitario infermieristico Dott. Luca Benci in risposta al Collegio IPASVI [CLICCA]

Fonti: 

DPR 270 del 1987 :

http://www.normattiva.it

Luca Benci: Parere pro veritate sull’istituto della pronta disponibilità:

http://www.ipasvisavona.org/public/modulistica/Parere_pro_veritate_LucaBenci.pdf

Orario di Lavoro e Direttive UE:

http://www.quotidianosanita.it/lettere-al-direttore/articolo.php?articolo_id=31347

Riposo obbligatorio dopo reperibilità attiva 

http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=39695

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