Come da Delibera della Commissione nazionale (02/08/2016) per la formazione continua e sulle modalità di acquisizione dei crediti necessari per adempiere agli obblighi del triennio in scadenza 2014-2016, si è andati a modificare le modalità di acquisizione dei crediti stessi necessari per adempiere agli obblighi.
A tutti gli operatori verranno applicate le disposizioni previste per i liberi professionisti, dando la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile. Resta invariato l’obbligo formativo di 150 crediti Ecm nel triennio per ogni singolo professionista del sistema sanitario.
Nel ricordarvi che, la Formazione Continua in Sanità è obbligatoria per tutti gli operatori sanitari a prescindere dalla fattispecie che il lavoro sia svolto in strutture private o pubbliche e a prescindere dal settore di attività, la fruizione e la verifica dei crediti effettuati spetta all’Albo competente che utilizzerà al termine del triennio, i dati archiviati dal CO.GE.A.P.S.
E’ possibile per il professionista iscritto ad un Ordine o Collegio visualizzare i crediti ECM acquisiti previo accesso all’area anagrafe crediti ECM.
La Commissione nazionale ribadisce il principio della continuità dell’obbligo formativo, delibera di demandare a una successiva delibera della Commissione la possibilità di prevedere eventuali modalità di concessione di una proroga del raggiungimento del fabbisogno formativo per i professionisti sanitari che non abbiamo acquisito la totalità dei crediti Ecm previsti per il triennio 2014-16, come stabilito per i medici competenti”.
Inoltre la determina del CNFC, parla dell’eventuale esonero dalla fruizione dei crediti stessi da parte del professionista qualora quest’ultimo avesse:
Esenzioni, Tutoraggio Individuale, Formazione all’estero, Autoapprendimento.
Fonti:
http://ape.agenas.it/documenti/Normativa/determina_17_07_2013.pdf.
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