Chiarimenti sulla corretta applicazione dell’art. 26 comma 2 del Decreto Legge n. 18

AGGIORNATO AL DECRETO RILANCIO – DL 34/2020

Il 17 marzo 2020 è stato emanato il Decreto Legge n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” dove molti articoli di non facile interpretazione, sono stati successivamente chiariti dagli organi competenti, come ad esempio l’INPS per i congedi parentale, congedi aggiuntivi L.104/92 ecc.

Il 19 maggio 2020 è stata emanto il Decreto Legge n. 34, chiamato Decreto Rilancio, il quale all’art. 74 ha apportato solo 2 modifiche all’art. 26 del DL 18/2020:

1- al comma 2 le parole “fino al 30 aprile 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 luglio 2020“;

2- al comma 5 le parole “fino a 130 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “fino a 380 milioni”.

A questo punto il nuovo comma 2 dell’art. 26 del DL 18/2020 è il seguente: “Fino al 31 luglio ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonche’ per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilita’, neppure contabile, e’ imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi“.

Il comma 2, volto a tutelare tutti quei lavoratori in possesso di attestato di disabilità grave (Legge 104), ha destato notevoli perplessità e difficoltà interpretative, sia tra i lavoratori beneficiari, sia tra le autorità territoriali, le quali hanno dovuto aspettare la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri per chiarire i loro dubbi. In particolare l’esitazione nasceva dall’interpretazione di chi fossero i “competenti organi medico legali” citati nell’articolo del decreto.

Per chiarezza riportiamo a seguire la nota integrale del 30 marzo 2020 dell’Ufficio per le Politiche in favore della Persone con Disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Oggetto: Applicazione articolo 26 Decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 “CuraItalia”.

    In base a numerose segnalazioni e richieste di chiarimenti che ci pervengono, inqueste ore, dalleassociazioni rappresentative delle persone con disabilità e danumerosi singoli cittadini, desidero rappresentare una importante problematicaapplicativa di una delle norme contenute nel decreto”Cura Italia”, specificamenterivolta a persone con disabilità o con fragilità. L’articolo 26, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18, sta destando rilevantidubbi interpretativi laddove individuanei “competenti organi medico legali”, le figure preposte a rilasciare la certificazione attestante unacondizione di rischioderivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallosvolgimento di relative terapie salvavita.

    A ad avviso di questo Ufficio è allora rilevante e urgente che sia chiarito che sono organi abilitati a certificare la condizione di cui all’ articolo 26, comma 2 sia i medici preposti ai servizi di medicina generale ( c.d. medici di base), che i medici convenzionati con il S.S.N (ai sensi dell’ articolo 30 accordo collettivo nazionale perla disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’ art. 8 deld.lgs. n. 502 del 1992), la cui qualificazione giuridica è largamente riconosciuta (a titolo esemplificativo, Cassazione Penale sentenza n. 29788/17, secondo cui il medico convenzionato con la ASL è pubblico ufficiale con ambito di competenza anche oltre quella territoriale della ASL in quanto “svolge l’attività per mezzo dipoteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nellacorrelativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino hadiritto presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private convenzionate”).

   Le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche dunque proveniente da «organismi pubblici». Di questo avviso è anche il Consiglio di Stato che, con la Sentenza n. 4933/16, che ha riconosciuto che la certificazione rilasciata da professionisti autorizzati a eseguire prestazioni nell’interesse del Servizio sanitario nazionale, può considerarsiproveniente da “pubblico organismo”.

  Del resto, non seguendo tale interpretazione della norma si avrebbero due effetti ugualmente e gravemente negativi. La norma è diretta a tutelare persone che, per la loro condizione fisica di estrema fragilità, sono sottoposte ad altissimo rischio di dover essere sottoposte a terapia intensiva se non ad essere a rischio della vita stessa, in caso di contagio. È quindi primario interesse collettivo tutelarle e ridurne almassimo l’esposizione, ampliando la possibilità di autoisolamento. Viceversa, una interpretazione che restringa ai soli servizi di medicina legale delle ASL la possibilità di certificare complicherebbe le modalità e le tempistiche di accesso al beneficio, paradossalmente aumentando la circolazione di queste persone.

IL CAPO DELL’UFFICIO

Antonio Caponetto

Con tale precisazione dell’Ufficio delle Disabilità della Presidenza del Consiglio si è voluto chiarire la terminologia “competenti organi medico legali” si vogliono intendere tutti i medici convenzionati con la ASL; comprendendo pertanto i medici di medicina generale (comunemente conosciuti come Medici di Base).

A rafforzare questo concetto viene citata la sentenza della Cassazione Penale n. 29788/17 e la sentenza del Consiglio di Stato n. 4933/16, le quali riconoscono nella figura del medico di medicina generale convenzionato con la ASL la figura di pubblico ufficiale; affermando inoltre che “le certificazioni di questi medici sono a tutti gli effetti da considerarsi il prodotto dell’esercizio di funzioni pubbliche, dunque proveniente da organismi pubblici”. Viene riconosciuto di primaria importanza il compito dei medici sul territorio per quanto concerne l’esplicazione di queste mansioni mirate a tutelare la salute delle persone fragili.

Pertanto i lavoratori classificati tra le categorie a rischio potranno astenersi dal lavoro rimanendo all’interno della propria abitazione; la norma prevede che questo periodo di isolamento cautelativo venga equiparato alla condizione di ricovero ospedaliero, quindi con uno stato assimilabile alla malattia e come tale retribuito.

A seguito di segnalazioni relative alla mancata applicazione dell’articolo in oggetto, il Coina ha chiesto chiarimenti direttamente all’Ufficio per le Politiche in favore della Persone con Disabilità della Presidenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e lo stesso ha risposto che sta sollecitando la risoluzione della problematica agli uffici competenti [LEGGI].

La redazione CoinaNews

 

Fonti: 

Società Italiana di Reumatologia

FIMMG