Corretta compilazione della SUT per evitare rischi penali a carico degli infermieri

Il Risk Management Farmacologico, è sempre più presente nel quotidiano degli infermieri, ma negli ultimi anni sta diventando più preoccupante a causa di azioni legali soprattutto contro gli infermieri per la gestione e somministrazione farmacologica.

Nell’ultima sentenza la Corte di cassazione (sezione IV, sentenza 16 gennaio 2015, n. 2192) torna sulla responsabilità infermieristica e sulla posizione di garanzia in capo ad ogni esercente la professione sanitaria su un caso interessante di responsabilità professionale che trae origine da un errore medico nella prescrizione di un farmaco.

Infatti nella sentenza il giudice ha precisato che l’infermiere ha l’obbligo di vigilanza nella prescrizione oltre un preciso dovere di attendere all’attività di somministrazione dei farmaci in modo non meccanicistico, occorrendo viceversa intenderne l’assolvimento secondo modalità coerenti a una forma di collaborazione con il personale medico orientata in termini critici e tanto non già al fine di sindacare l’operato del medico, bensì allo scopo di richiamarne l’attenzione sugli errori percepiti.

In poche parole…cornuti e mazziati.

La legge non ammette ignoranza, questo lo sanno anche i bambini, ma che l’infermiere debba anche vigilare sulla corretta compilazione/prescrizione della SUT da parte dei medici, significa abbattere l’ultima barriera di colpevolezza che mancava alla nostra categoria.

Non è la prima sentenza di questo genere, ma sicuramente questa sentenza deve far pensare molto a tutti gli infermieri, soprattutto quando capitano tra le mani delle SUT scritte in modo poco leggibili o con errori, che spesso non evidenziate o segnalate a chi di dovere, come descritto nella circolare sul Risk Management Farmacologico.

Se una SUT presenta un errore o una prescrizione poco chiara o leggibile, questo è un chiaro caso di Near Miss, ovvero un quasi evento, poiché se non avessimo percepito quell’errore si sarebbe potuto creare un danno a carico del paziente, anche se solo temporaneo.

Nella mente di molti colleghi c’è sempre il danno inteso come malessere grave fino alla morte, mentre invece per evento avverso è sufficiente aver creato un disagio al paziente.

Nella lettera indirizzata alla Direzione Rischio Clinico si fa presente della problematica della corretta compilazione delle SUT, ma dalla Direzione stessa ci fanno notare che non è mai arrivata nessuna, o quasi, segnalazione di Near Miss.

Questo è molto grave, visto che ogni giorno ci sono decine di SUT che presentano rischi, eppure nessun professionista infermiere ha mai pensato di segnalarlo agli uffici preposti.

Le cause di questa mancata segnalazione??

Semplice…non essere a conoscenza di cosa sia il Risk Management, la corretta compilazione della SUT e come evidenziare gli errori.

Alcuni esempi:

–  Sapevi che il medico specializzando non può prescrivere terapia sulla SUT?

– Sapevi che nella prescrizione deve essere indicata la dose effettiva del farmaco e non le compresse?

– Sapevi che nella prescrizione della SUT si deve scrivere la velocità di infusione degli Antibiotici?

Se la vigilanza ed il controllo della prescrizione spetta all’infermiere, perché allora negli ultimi anni sempre più spesso viene negata all’infermiere la conoscenza del progetto diagnostico terapeutico, come per esempio andare in visita con i medici, come descritto nel nostro codice deontologico art. 22 e 23?

Impariamo dagli errori, (in questo caso altrui) per far emergere situazioni che possono compromettere la nostra professionalità e soprattutto la nostra tutela legale.

Ricordiamo a tutti gli iscritti che in caso di dubbi o chiarimenti si può contattare il COINA via mail, cellulare, pagina assistenza legale o in sede.

In basso ci sono circolari e lettere che possono essere stampate e portate a conoscenza dei colleghi.

LETTERA DIREZIONE RISCHIO CLINICO

VADEMECUM COMPILAZIONE DELLA SUT

CIRCOLARE SUT

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