Il Diritto alle ferie per il personale sanitario. Conoscere il suo corretto godimento per evitare possibili abusi

Il Diritto alle ferie per il personale sanitario. Conoscere il suo corretto godimento per evitare possibili abusi

Anche se può sembrare scontato, non tutti i lavoratori conoscono a pieno i loro diritti, riguardo il corretto godimento delle ferie.

Per il personale sanitario le ferie sono disciplinate secondo la normativa e dal Contratto Collettivo di Lavoro di riferimento, ovvero CCNL comparto Sanità Pubblica, CCNL Aris, CCNL Aiop e della CCL FPG IRCCS di Roma.

Le ferie sono un diritto costituzionale, sancito dall’art. 36, comma 3 Cost.: “il lavoratore ha diritto…a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi“. Il godimento delle ferie non sono, come erroneamente affermato da alcuni Dirigenti e Sindacati, solo un recupero psicofisico, ma hanno la funzione di soddisfare anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore, come sostenuto dalla sentenza della Cass. Sez. Un. 23 febbraio 1998, n. 1947.

Il diritto al godimento delle ferie è disciplinato dal Codice Civile nell’art. 2109 e ripreso dal D.Lgs. n. 66/2003 nell’art. 10 comma 1 il quale specifica: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione

Molti contratti specificano che le ferie devono essere fruite:

nel corso di ciascun anno solare;

in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente;

in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Da quello che possiamo notare vi è una evidente differenza tra cosa afferma la Legge e cosa descrivono i Contratti Collettivi di Lavori sia Nazionali che Aziendali.

Per la Legge le ferie devono essere “godute” nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, ovvero 18 mesi dopo l’anno di maturazione (esempio le ferie del 2018 possono essere godute entro giugno 2020), mentre per i CCL le ferie vanno “fruite” nel corso dell’anno solare e solo in caso di indifferibili esigenze di servizio o personali “entro il primo semestre dell’anno successivo (le ferie del 2018 devono essere fruite entro giugno 2019).

Nella gerarchia delle fonti del diritto il contratto è sottoposto agli atti aventi forza di legge per cui si devono attenere alle norme di legge. In parole povere la legge ha un potere maggiore rispetto il contratto, pertanto il contratto non può andare contro una legge.

Un Contratto di Lavoro può discostarsi dalla legge ma solo se questo e migliorativo per il lavoratore, mai peggiorativo. Da qui nascono molte interpretazione della norma e dei CCL, riguardo il fatto che il CCL sia migliorativo per il lavoratore, dovendo fruire di tutte le ferie nell’anno di maturazione e non nei 18 mesi a seguire.

Per molti Sindacati il CCL è migliorativo rispetto alla legge, perché permette ai lavoratori di fruire delle ferie nell’anno in corso e quindi avere un recupero psicofisico certo.

A nostro avviso invece vi è una evidente differenza sostanziale dettata dalla legge.

In primis la legge scrive chiaramente che le ferie devono essere godute e non fruite come se fossero riposi, ed anche la sentenza della Cass. Sez. Un. 1947/98 parla di “soddisfare anche esigenze psicologiche fondamentali del lavoratore, consentendo allo stesso di partecipare più incisivamente alla vita familiare e sociale e tutelando il suo diritto alla salute, nell’interesse dello stesso datore“.

Quindi è il lavoratore che deve poter scegliere la metà delle ferie, per il godimento delle stesse e non il contrario.

Andiamo adesso a vedere nello specifico la regolamentazione delle ferie dei contratti di lavoro sia Pubblici che privati, ovvero CCNL del Comparto sanità [LEGGI], CCL della Fondazione Policlinico Gemelli [LEGGI] e i CCNL ARIS e AIOP [LEGGI].

Nel CCNL Comparto Sanità Pubblica, le ferie spettanti sono di 28 giorni per chi lavora base 5 giorni a settimana e 32 giorni di ferie per chi lavora su base 6 giorni.

Nel CCL della Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, le ferie sono di 26 giorni su base 5 giorni di lavoro, 30 giorni su base 6 giorni di lavoro e 28 giorni per chi lavora con alternanza di 5/6 giorni di lavoro.

Nei CCNL Aris e Aiop le ferie sono di 30 giorni ma nei casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore (o sei ore e 20 minuti).

Come ed entro quanto tempo le ferie devono essere godute??

In questo caso va fatto un distinguo tra i Contratti Collettivi di Lavoro, perché mentre per il CCNL Comparto Sanità e il CCL della Fondazione Policlinico Gemelli (di seguito FPG) sono sostanzialmente simili, il CCNL Aris e Aiop sono molto diversi.

Il CCNL Sanità Pubblica nell’art. 33 specifica che: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili…Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente…L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti…Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi…In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”.

Il CCL della FPG nell’art 31 specifica che: “Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili. Esse sono fruite nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente. Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente, che ne abbia fatto richiesta, il godimento minimo di 3 settimane di calendario nel periodo 1° giugno-30 settembre di cui almeno 18 giorni di calendario consecutivi…La fruizione delle ferie deve essere richiesta ed autorizzata con un congruo anticipo rispetto al periodo di godimento…In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie debbono essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo”.

Il CCNL ARIS e AIOP nell’art. FERIE specifica che:” Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno solare. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore (sei ore e 20 minuti se AIOP). L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dall’Amministrazione, previo esame con le Rappresentanze sindacali di cui all’art.77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, atte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore. Le chiusure annuali delle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e dell’Azienda. Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie”.

Come possiamo vedere tutti i Contratti non sono in linea con la legge, ma sicuramente il Contratto Collettivo di Lavoro Aris e Aiop è quello che modifica palesemente, l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 nel punto in cui specifica che: “ il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite…per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore…” mentre il CCNL ARIS e AIOP sembra imporre le ferie, sentite le Rappresentanze Sindacali (quali?? quelle firmatarie di contratto o più rappresentative in azienda??) se possibile in un ipotetico periodo estivo e assegnate d’ufficio in qualunque momento dell’anno, contrariamente a quanto, sempre l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003, specifica invece che: “due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione“.

Altra discriminazione che avviene spesso nelle aziende sanitarie è quello della disparità di scelta delle ferie nei periodi estivi da parte del personale di assistenza rispetto al resto del personale.

Perché gli infermieri devono andare in ferie dal 1 giugno al 30 settembre, quando altre figure, in primis il personale amministrativo, può andare in ferie a luglio e agosto???

Il personale di assistenza non ha un indennità specifica per disagio ferie, anzi molto spesso rischia di dover ridurre le ferie estive per mancanza di personale a sostituzione delle ferie stesse.

Impariamo a conoscere i nostri diritti oltre ai nostri doveri!!!

Sapere è potere, tutto il resto è sottomissione.

La redazione CoinaNews

MC

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