La mancanza di Dispositivi di Protezione Individuale nelle Aziende Sanitarie pone a rischio di contagio gli Operatori Sanitari

Dopo tre settimane dalla diffusione del Coronavirus Covid-19 (quella ufficiale), si cominciano ad intravedere le prime avvisaglie emergenziali legate a:

la carenza di operatori sanitari (infermieri, medici e figure di supporto)

la mancanza dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

In questi giorni si sta parlando molto dell’insufficienza degli infermieri a coprire le piante organiche nazionali, causa carenze organiche strutturali protratte nel tempo. Il tutto è accentuato dall’attuale situazione in cui i personale è messo a dura prova, al limite delle forze e quindi impossibile comandare ulteriori straordinari.

Ci viene da dire che è stata scoperta l’acqua calda, ma questa grave situazione servirà in seguito quando si discuterà di rinnovo contrattuale del Comparto e, come il Coina promuove ormai da tempo, la nascita del Contratto delle Professioni Sanitarie, ovvero un Contratto unico contratto che riunisca tutti gli esercenti delle Professioni sanitarie che hanno l’obbligo dell’iscrizione ad un Ordine (L. 3/2018).

Quello che però è molto sottovalutato, ma anch’esso grave, è la carenza dei Dispositivi di Protezione Individuale. Sono molte le aziende che presentano difficoltà nei rifornimenti (che non sono stati pianificati con un procedimento ordinario) di DPI e molti operatori sanitari ne sono cosi sprovvisti, contravvenendo a quanto disposto dal Ministero della Salute e dalla Fact Scheet dell’INAIL per la protezione degli Operatori Sanitari.

Vediamo cosa dice nello specifico il documento dell’INAIL: “…In ogni caso, per tutte le operazioni che prevedono il contatto con casi sospetti o confermati di COVID-19, alle misure collettive deve essere affiancato l’uso di dispositivi di protezione individuale (DPI), come descritto nella tabella.

Personale sanitario 

– Filtranti respiratori FFP2
– Protezione facciale/occhiali protettivi
– Camice impermeabile a maniche lunghe
– Guanti

Personale sanitario esposto a procedure che generano aerosol

– Filtranti respiratori FFP3
– Protezione facciale / occhiali protettivi
– Camice impermeabile a maniche lunghe
– Guanti

I DPI, selezionati anche in base al rischio correlato alle specifiche mansioni, devono consentire la protezione delle vie respiratorie, degli occhi e delle mucose, delle mani e del corpo. Si raccomanda di seguire con attenzione le procedure di vestizione e svestizione nonché quelle di smaltimento dei DPI come riportato nella Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020 (Clicca).

Questo è quello che afferma l’INAIL per prevenire un eventuale infortunio sul lavoro.

Secondo quanto previsto dalla normativa e dalle Circolari del Ministero della Salute, ogni Operatore Sanitario deve poter disporre, nei casi sospetti o confermati di COVID-19, dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e devono essere presenti nella propria U.O., per un eventuale utilizzo.

Non avere in dotazione mascherine conformi, non avere a disposizione camici impermeabili a manica lunga ed occhiali protettivi, significa non avere in dotazione i DPI previsti dalla normativa.

            Ma se l’Aziende Sanitarie non ottemperano a quanto previsto dalle norme, cosa rischiano??

L’art. 2087 del Codice Civile specifica: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro“.

A questo proposito si sottolinea che nella giurisprudenza di legittimità “è costante il principio secondo cui, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all’art. 2087 cod. civ., egli è costituito garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014 – dep. 2015, Ottino, Rv. 26320001)”.

La mancata dotazione di DPI  può mettere a rischio l’Operatore Sanitario di probabile contagionei casi in cui un paziente diventi positivo. La dotazione dei DPI e la corretta procedura, limitano il contagio e l’ eventuale diffusione. E per questo che sono state emanate le suddette norme ed è per questo che l’Operatore Sanitario ha dovere di esserne fornito e l’obbligo di indossarli.

Qualora quanto previsto dalla normativa vigente (art. 2087 C.C. D.Lgs. 81/08) e dalla circolare del Ministero della Salute, l’Azienda non provveda a disporre dei  Dispositivi di Protezione Individuale il lavoratore è tenuto a farlo presente per iscritto al preposto in primis, se quest’ultimo non provvede ci si deve rivolgere al Dirigente Sitra/Ditro o al Servizio di Prevenzione e Protezione o alla Direzione Sanitaria.

La Redazione CoinaNews

 

Fonti: 

Ministero della Salute

INAIL

Puntosicuro.it

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