Lavoratori Sanità pubblica e privata. Fino a 100€ in busta per taglio del cuneo fiscale da luglio 2020

 

Il Decreto Legge 3/2020, recante “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente”, convertito con Legge n. 21 del 2 aprile 2020, ha introdotto importanti novità in materia fiscale per tutti i lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati) rimodulando l’entità del taglio al cd. “cuneo fiscale“, portando benefici ai redditi fino a 40 mila euro.

Per redditi fino a 28 mila euro si percepiranno 100€ di detrazioni fiscali (per i beneficiari del c.d. Bonus Renzi si passerà quindi da 80€ a 100€), mentre per redditi superiori (con tetto a 40 mila euro) si percepirà una parte della detrazione a scalare

Nello specifico il D.L. 3/2020 all’art. 1 “Redditi fino a 28.000 euro” riconosce, a partire dal 1° luglio 2020, per i redditi fino a 28.000 euro, “…una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 (6 mesi da luglio a dicembre)  e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021,…“.

Nella busta paga di luglio non ci sarà più la voce “Bonus DL 66/2014″ (può variare da azienda ad azienda), ma si avrà la voce  “Credito tr.int. L.21/2020” (o voce similare).

Si tratta, in pratica, di un bonus Irpef di 100 euro mensili, riconosciuti ai percettori di un reddito annuo lordo presunto di € 28.000 in sostituzione del cd. “bonus Renzi” di cui al Decreto Legge n. 66/2014.

Per chi invece percepisce un reddito compreso tra 28.000 e 40.000 euro, l’articolo 2 del DL 3/2020, riconosce, inoltre, a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020:

a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo e’ superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 32.536,00 €

Rapporto moltiplicazione (35.000 – 32.536)/7.000 = 0.352

Bonus spettante 480,00 € + (120*0.352= 42,24 €) = 522,24 €

b) 480 euro, se il reddito complessivo e’ superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Esempio di calcolo:

Reddito annuo lordo: 39.210,00 €

Rapporto moltiplicazione (40.000 – 39.210)/5000 = 0.158

Bonus spettante 480 *0.158 = 75,84 €

 

Nella busta paga di luglio si avrà quandi una voce, che varia da azienda a azienda, di “ulteriori detrazioni” con una cifra che, fino a 35.000€ lordi di reddito, sarà di circa 80€ mensili.

La detrazione in questione è prevista con la mensilità di luglio, tuttavia, per alcune aziende pubbliche, la detrazione potrebbe essere erogata nel mese di agosto, come definito dalla circolare del 24 giugno.

Il trattamento integrativo di cui all’art. 1 sarà applicato dalla mensilità di luglio 2020.

L’ulteriore detrazione di cui all’art. 2, fermo restando la decorrenza 1° luglio, sarà invece applicata sulla mensilità di agosto, tuttavia, anche in questo caso, alcune ASL hanno erogato tale detrazione nella mensilità di luglio sotto la voce “ulteriore detrazione”.

La norma ha infine previsto, per entrambe le detrazioni, che, durante le operazioni di conguaglio fiscale, qualora il bonus e/o l’ulteriore detrazione dovessero risultare non spettanti, il debito, se superiore a 60,00 €, verrà rateizzato in 8 rate.

Per quanto riguarda invece le Aziende Sanitarie private, vi saranno comunicazioni personali o circolari interne aziendali, al fine di specificare e/o chiarire l’erogazione di tale bonus.

La Redazione CoinaNews

MC

Fonti:

normattiva.it

difesa.it