Novità Assegni Nucleo Familiare ANF: dal 1 Aprile solo domanda online sul sito INPS

Dal 1 Aprile 2019 l’INPS, con la Circolare n. 45 del 22 marzo 2019 [LEGGI], cambia la modalità di richiesta degli assegni familiari ANF per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Gli assegni familiari sono un contributo assistenziale a sostegno dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano un reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge. Il diritto di ottenere l’assegno familiare e l’importo dello stesso variano in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare e del reddito totale del nucleo familiare. L’importo viene fissato nelle apposite tabelle ANF.

Le domande presentate dal 1° aprile 2019 dovranno essere trasmesse direttamente all’INPS, in modalità telematica, per garantire il corretto calcolo dell’importo e per assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le domande già presentate al datore di lavoro fino al 31 marzo 2019 con il modello “ANF/DIP”, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2018 e il 30 giugno 2019 o a valere sugli anni precedenti, non devono essere reiterate, ma saranno gestite dai datori di lavoro sulla base delle istruzioni fornite nella circolare.

I datori di lavoro, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 30 giugno 2019, potranno erogare le prestazioni di assegno per il nucleo familiare, e procedere al relativo conguaglio, sulla base sia di domande cartacee presentate dal lavoratore al datore di lavoro entro e non oltre il 31 marzo 2019, sia di domande telematiche presentate all’INPS dal 1° aprile 2019.

L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 11 maggio 2018, n. 68).

Per ottenere l’assegno familiare è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i limiti fissati dalla legge. I redditi da lavoro dipendente devono essere considerati al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge.

La domanda dovrà essere presentata telematicamente all’Inps attraverso uno dei seguenti canali:

online, tramite il servizio dedicato accessibile dal sito INPS, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Il servizio sarà disponibile dal 1° aprile 2019;

patronati e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo ed è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020. In caso di mancata presentazione della richiesta telematica da parte del lavoratore, il datore di lavoro non potrà anticipare il pagamento degli assegni per il nucleo familiare in busta paga e il lavoratore non avrà diritto al regolare pagamento dell’importo degli assegni familiari spettanti.

L’altra novità riguarda anche il calcolo dell’importo spettante che, sempre dal 1° aprile, sarà effettuato direttamente dall’Inps e non più dal datore di lavoro. L’utente potrà prendere visione dell’esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione «Consultazione domanda», disponibile nell’area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all’aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, esclusivamente in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della procedura «ANF DIP».

La Redazione CoinaNews

Fonte: 

Inps Circolare 45/2019

Inps Domanda Assegni Nucleo Familiare ANF