Nuovo Codice Deontologico Infermieristico: una prima analisi sul nuovo documento

In data 13 aprile 2019, il Consiglio Nazionale FNOPI ha approvato il Nuovo Codice Deontologico degli Infermieri. Dopo 10 anni dalla precedente versione (2009) il Codice è stato rivisto e integrato nelle responsabilità del professionista, nelle nuove normative come ad esempio in tema di relazione e consenso informato, alla luce della trasformazione da Collegi ad Ordini, ora enti sussidiari delle Stato con le relative responsabilità.

La chiave di lettura del nuovo Codice Deontologico (C.D)., di come la professione infermieristica è cambiata, e dovrà cambiare, è nella caduta del termine “tecnico-scientifica, gestionale”. Di fatto la professione è stata inserita a pieno titolo nelle professioni intellettuali, come espressamente sancito dall’articolo del Codice Civile 2229.

Basti pensare che termini quali “consenso, fine vita e cure palliative”, presenti nella legge del 22 dicembre 2017, n. 219 Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”, vengano richiamati in vari articoli nel nuovo C.D degli infermieri.

Tutto questo, non a caso, deve indurre a riflettere gli infermieri di come la professione sta evolvendo. La Legge n. 219/2017 sottolinea che “il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura” da qui l’articolo 4 del nuovo Codice Deontologico; “Il tempo di relazione è tempo di cura”.

Ancora più pressante è il termine di “sicurezza delle cure” giustamente richiamato dal nuovo Codice Deontologico, il quale sottolinea il più che chiaro ruolo dell’infermiere nel rendere concreto concetti ad alcuni ancora astratti.

La più che citata, ma non a pieno conosciuta, Legge Gelli- Bianco 8 marzo 2017 n. 24, recita nelle sua dicitura iniziale Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie“; anche in questo vediamo come il C.D. 2019 non si discosta dalla norma di legge e riconosce a pieno titolo le funzioni dell’infermiere nei suddetti ambiti.

L’art 12 del nuovo C.D introduce il termine Cooperazione il quale ha un significato non semplicemente terminologico, (dalla enciclopedia TRECANI online) “Operare insieme con altri, contribuire con l’opera propria al conseguimento di un fine” ma il chiaro volere di sottolineare il ruolo attivo dell’infermiere e non solo quello collaborativo.

I concetti di Interazione e integrazione, assumono una valenza concreta nel “riconoscere all’infermiere nell’interazione e l’integrazione intra e interprofessionale, quali elementi fondamentali per rispondere alle richieste della persona.”, concetto presente nell’articolo 16 del C.D 2019; aggiungeremo che questo è possibile perché vi sono competenze specifiche negli ambiti della professione stessa che ci permette l’interazione e l’integrazione intra professionale.

L’eliminazione dell’articolo 49 del vecchio C.D. (“L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi …) ci può certamente rendere felici, mentre con il Capo VI “Organizzazione sanitaria”, viene stabilito che i processi organizzativi non possiamo più solo subirli ma promuoverli in tutte le realtà in cui operiamo e a tutti i livelli.

La rilevanza della redazione della Documentazione Sanitaria è chiaramente espressa nell’articolo 33 del C.D. 2019 sia come parte attiva di un processo assistenziale nel suo aspetto concreto di continuità, sia nei suoi più chiari aspetti giuridici di documento, andando così ad eliminare il vecchio termine di “consegna”.

Qualche critica nei social e commenti è invece emersa per l’art. 36 del C.D. 2019 dal titolo – Operatori di supporto – L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto presenti nel processo assistenziale e a lui affidati”. La parola “presenti” è stata vista da alcuni con il senso di presenza, ovvero se l’azienda li prevede o se semplicemente conviene metterli.

La Vice Presidente FNOPI, nonché Presidente OPI di Roma, ad una nostra richiesta di chiarimenti dell’art. 36 sulla parola “presenti”, la stessa Presidente, ha ribadito che si intende presenti laddove il processo assistenziale prevede tale figura.

Il D.M. n. 739/94 Profilo Professionale dell’Infermiere, indica nell’articolo 1 comma 3 lettera f) “per l’espletamento delle funzioni, si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”. Questo ove necessario, sta ad indicare che ove il piano o processo assistenziale prevede tale figura, ovvero sia necessaria, l’infermiere si avvale del personale di supporto e ne richiede pertanto la presenza.

Molte Aziende e aimè molti Dirigenti Infermieristici, hanno spesso interpretato la parola “ove necessario” in “ove presente”, lasciando la decisione di prevedere o meno la presenza del personale di supporto, non al professionista infermiere, come indicato dal Profilo Professionale, ma alla bontà dell’azienda di assumere gli OSS necessari.

Le parole della Presidente OPI di Roma sono chiare, ma a nostro avviso resta una parola ambigua e che potrebbe essere (facilmente) male interpretata. Se rileggiamo lo stesso articolo 36 senza la parola “presenti” vediamo che l’articolo e più lineare senza possibilità di interpretazioni: “L’Infermiere ai diversi livelli di responsabilità clinica e gestionale pianifica, supervisiona, verifica, per la sicurezza dell’assistito, l’attività degli operatori di supporto nel processo assistenziale e a lui affidati”.

In ultimo ma non per importanza è l’art. 48 – Attività consulenziale e peritale che non fa altro che sottolineare come l’infermiere assume sempre di più specifiche di settore nelle competenze. La professione infermieristica, e non solo, deve essere sottoposta a giudizio da un proprio collega e non da chi ha un semplice immaginario del lavoro di infermiere.

Il nuovo codice deontologico è chiaramente in linea con la legislazione attuale in materia sanitaria e nella sua interpretazione ed attuazione non deve e non può discostarsi da essa.

Questa disamina del Codice Deontologico neonato ci porta a pensare e sperare che la strada intrapresa, anche se lunga e faticosa va nella direzione giusta.

La Redazione CoinaNews