Orario di lavoro: conosciamolo meglio

L’orario di lavoro applicato nella nostra azienda si rifà sostanzialmente a 3 leggi di cui 2 un po’ datate visto che sono i Regi decreti n. 692 e n. 1955 ma anche e soprattutto al Decreto Legge n. 66 del 2003 che recepisce una normativa Europea del 1994, regolamentata dall’Italia solo 10 anni dopo.

In breve possiamo dire che:

– L’orario di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere o 48 ore settimanali, mentre sono 13 le ore massime di lavoro compreso il prolungamento orario straordinario, visto che 11 ore sono di riposo(24-11=13) (Regio Decreto Legge n. 692, Regio Decreto n.1955 e D.Lgs 66/2003)

– il turno di lavoro, per essere considerato tale, deve essere superiore alle 4 ore. Se vengono lavorate meno di 4 ore non verranno corrisposte le indennità di turno, percepite a qualsiasi titolo. (Regio Decreto Legge n. 692, Regio Decreto n.1955. D.Lgs 66/2003)

– tra un turno di lavoro ed il successivo il lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo, di conseguenza il turno pomeriggio — mattina non è praticabile visto che tra i 2 turni ci sono solo 9 ore di riposo (D.Lgs 66/2003)

– è possibile derogare alle 11 ore di riposo SOLO tramite appositi accordi sindacali che vengano scritti nel contratto integrativo aziendale (CCNL del 2008) ma nel nostro contratto collettivo aziendale non è stata firmata nessuna deroga

– ogni 7 giorni, non ogni settimana, il lavoratore ha diritto ad un riposo continuativo di 24 ore, da sommare alle 11 tra turno e l’altro, per un totale di 35 ore. (D.Lgs 66/2003)

– le ore lavorate in più, quindi in straordinario, sono di esclusiva dipendenza del lavoratore, che può decidere se averle in pagamento o come recupero ore. 

Cerchiamo di conoscere meglio il nostro contratto e i nostri diritti per non farci trovare impreparati davanti a richieste assurde.