Riconoscimento dei riposi per allattamento

Conoscenza dell’art. 39, D.Lgs. 26.03.2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”

Prendiamo spunto da quanto accaduto ad una nostra collega la quale ha avuto dei problemi relativamente ai permessi allattamento che le sono stati negati sulla scorta di motivazioni del tutto arbitrarie ed incoerenti.

Precisamente, considerando che la collega fruisce dell’ asilo nido interno al policlinico, hanno dedotto che la stessa non potesse allontanarsi dal posto di lavoro per assistere il proprio neonato. Non si comprende la ratio di questo ragionamento: considerato che il neonato si trova già al interno del posto di lavoro, non si ritiene utile che la madre si rechi dal figlio? E’ stato ritenuto che l’asilo nido posto al interno del posto di lavoro annulli il diritto della madre ai permessi c.d. allattamento? Hanno pensato che il personale dell’asilo nido potesse sostituire l’indispensabile presenza affettiva della madre? Forse credevano che la legge serva per permettere ai genitori di recarsi dalla prole solo se risiede in casa o in asilo nido esterni? Per inquadrare meglio l’istituto in parola, va premesso che la circolare INPS n. 12/209, sulla scorta della sentenza del Consiglio di Stato n. 4293/208 prevede che il riposo giornaliero (c.d. allattamento) posa essere fruito anche dal padre del neonato, anche quando la madre è casalinga ma impegnata in attività che la distolgano dalla cura della prole (accertamenti sanitari, studio, concorsi, ecc.) oppure malata o deceduta.

Ad litteram leges, l’art. 39 stabilisce che il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo giornalieri da fruire durante il turno lavorativo in piena libertà (prima, nel mezzo, dopo), anche cumulabili. Il riposo è singolo e non doppiò quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno durata di un’ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall’azienda. Su quest’ultima locuzione un’interpretazione restrittiva potrebbe indurre il lettore a sovrapporre la ratio della legge al diritto di uscire dall’azienda cosicché se la madre non avesse bisogno di uscire dall’azienda perché l’asilo è interno, non potrebbe fruire del diritto.

Nulla di più errato!

L’uscita dall’azienda è strumentale l’assistenza del neonato nel senso che la sospensione dell’attività lavorativa si concretizza nella libertà di abbandonare il servizio anche uscendo, di fatto, dall’azienda. La legge intende garantire il contatto diretto ed effettivo della madre con il neonato e non la semplice uscita dall’azienda. Del resto, diversamente, vi sarebbe discriminazione e violazione dell’art. 3 Cost. se solo alla madre che ha la possibilità di lasciare il neonato a casa, magari potendosi permettere una babysitter, fosse permesso di interrompere l’attività lavorativa uscendo dall’azienda, mentre alla madre che, invece, ha in custodia il proprio neonato preso un asilo nido interno non le fosse permesso interrompere il servizio. La legge non definisce la sospensione del lavoro come diritto all’allattamento, o diritto di vicinanza o altro, ma “riposo”. Infatti il comma 3 dell’art. 39, facendo salvo il diritto della neomamma a fruire dei riposi giornalieri e considerando la vicinanza di un servizio di asilo, prevede, appunto, che i periodi di riposo in parola vengano ridotti di mezz’ora ciascuno (cioè un’ora complessivamente se l’orario di lavoro è superiore alle 6 ore) anche quando l’asilo nido o altra struttura idonea a tale scopo, sia istituita dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. Tutto ciò premesso e ritenuto, il COINA, con il sostegno dell’AADI, Associazione  Avvocatura di diritto infermieristico , ha opportunamente supportato la collega la quale ha chiesto al SITRA quale institore del datore di lavoro, che le si riconoscano i riposi.

Cosa che prontamente è avvenuta.

                      La segreteria Coina

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