RLS: conoscere e cosa fa il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza nelle Aziende Sanitarie

Il Rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza (RLS) è una figura storica nell’ambito della prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro.

La prima norma che lo identifica è l’articolo 9 della Legge n. 300/1970, nota come Statuto dei Lavoratori.

La figura del RLS entrò a pieno titolo nel sistema di prevenzione aziendale con il D.Lgs 626/1994, a seguire il D.Lgs n. 81/2008 all’articolo 2 precisa e conferma il ruolo del RLS: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

E’ chiaro il volere dello Stato di tutela della salute nei luoghi di lavoro, troppo spesso, quest’ultima, offuscata dalle esigenze produttive ed economiche.

In semplici parole la figura del RLS è colui che si fa sia “porta voce”, che incaricato a salvaguardare gli interessi di salute e sicurezza e garantire la tutela di chi rappresenta, quindi i lavoratori.

All’articolo 47 del D.Lgs n. 81/2008 nella Sezione VII regola la modalità di individuazione del Rappresentate dei Lavoratori sulla Sicurezza, in particolare va a delineare che:

– fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori tra i lavoratori stessi;

– oltre i 15 lavoratori, eletto dai lavoratori oppure designato all’interno delle rappresentanze sindacali in azienda.

Le modalità di elezione o designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti a disposizione per l’espletamento delle relative funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

Indipendentemente dalle modalità con le quali viene nominato, il legislatore individua un numero di RLS da identificare in relazione a quello dei lavoratori occupati:

– 1 RLS nelle aziende o unità produttive che impiegano fino a 200 lavoratori;

– 3 RLS in quelle che ne hanno da 201 a 1.000;

– 6 RLS nel caso in cui i lavoratori sono più di 1.000.

La maggior parte delle strutture sanitarie rientra nelle circostanze sopra descritte e quindi RLS è presente all’interno dell’azienda, qualche volta tale figura è a livello territoriale, quindi si parla di R.L.S.T.  Il Rappresentante dei Lavoratori sulla Sicurezza Territoriale (R.L.S.T) assolve le stesse funzioni del R.L.S aziendale.

Individuare il proprio RLS nella propria azienda può avvenire tramite la richiesta alle rappresentanze sindacali o direttamente all’Amministrazione della struttura sanitaria di appartenenza.

Benché il T.U. 81/2008 all’articolo 50 definisce chiaramente le attribuzioni e obblighi del R.L.S., rimane in sospeso la domanda “Quando un lavoratore può chiedere l’intervento del RLS?”

– In primo luogo tale figura può accedere liberamente in tutti i locali predisposti per le attività lavorative.

Questa prerogativa non è da sottovalutare, poiché permette ai RLS di conoscere i luoghi di lavoro e le procedure organizzative, identificando un eventuale rischio per la salute.

Il lavoratore può e deve chiedere l’intervento del RLS ogni qualvolta evidenzia un rischio per la salute sia personale che collettiva.

Facciamo alcuni esempi per comprendere meglio quanto fino ad ora teorizzato, in ambito sanitario:

– Rischio biologico: la prevenzione dello stesso nasce nel adoperare idonei contenitori getta aghi e aghi con sistema di sicurezza. Tali dispositivi possono non essere presenti e/o non idonei ad assicurare la prevenzione delle punture accidentali o ferite da taglienti, tipici infortuni in area sanitaria;

– Rischio radiologico dove la prevenzione nasce dai complessi strutturali quanto dai DPI come i camici anti radiazioni ionizzanti, anche in questo caso il RLS ha l’obbligo di accertarsi che i sistemi di protezione collettivi e individuali siano appropriati, anche previa richiesta di documentazione che ne accerti i requisiti di idoneità e le condizioni di igiene, manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessaria;

– Dispositivi di Protezione collettiva adeguatezza sia qualitativa che quantitativa dei sistemi di purificazione area/acqua, strutturali uscite di sicurezza presenti ed accessibili;

– Dispositivi di Protezione individuale, quali guanti, maschere e camici sia nella quantità offerta al lavoratore, sia nella conformità alla marcatura CE (regolamento UE 2016/475);

– Rischio di elettrocuzione: rischio elettrico determinato da cattiva realizzazione/progettazione degli impianti elettrici, carente manutenzione degli stessi, scorretto utilizzo di apparecchiature ad alimentazione elettrica (ad es. uso di prolunghe, spine multiple, ciabatte).

– Rischio da Movimentazione Manuale dei pazienti: carenza dei sollevatori o telini da scivolamento.

– Rischio chimico: (chemioterapici) scarso sistema di sicurezza (collettivi o individuali) sia nella fase di preparazione che di somministrazione del farmaco.

– Rischio fisico: (rumore), ad esempio ambienti di lavoro con presenza di macchinari rumorosi.

– Rischio di incendio o esplosione: alcuni prodotti o gas utilizzati in ambito sanitario sono altamente infiammabili.

– Rischi ergonomici: postazioni di lavoro che favoriscono posture scorrette con conseguente patologie muscolo scheletriche.

– Salubrità dei locali di lavoro. Sono considerati ambienti di lavoro anche i locali di servizio quale lo spogliatoio, il quale può non essere consono al numero dei dipendenti che lo utilizzano, privo di armadietti “pulito/sporco” o addirittura dei servizi igienici.

RLS dispone facoltà di relazionarsi con le autorità competenti, alle quali formulare osservazioni in occasione di verifiche e fare ricorso qualora le misure preventive e protettive aziendali o i mezzi per realizzarle non siano idonei. Inoltre ricevere informazioni e documentazione aziendale.

Conseguentemente il Testo Unico non prevede alcuna sanzione che possa essere inflitta al RLS.

Affinché le attribuzioni e obblighi del RLS possano essere espletati in maniera efficace, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve ricevere una preparazione tecnica specifica, obbligo del Datore di Lavoro assicurare tale competenza (articolo 37 comma 11 del Testo Unico 81/08).

Sottovalutare il ruolo di rappresentanza di tale figura in tutte le aziende, certo non di meno nelle aziende sanitarie, non porta vantaggi a nessuno, né al datore di lavoro, il quale ha comunque l’obbligo di assicurarsi la presenta degli RLS nella propria azienda, né per i lavoratori che avrebbero tramite gli stessi un posto in prima fila sui tavoli decisionali in campo della tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Per maggiori info e chiarimenti contattare la sede Coina o la Segreteria Provinciale di riferimento.

La redazione CoinaNews

S.D.

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