Congedo per cure invalidi: a chi spetta e modalità per usufruirne.

I lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% hanno diritto a un congedo per cure di trenta giorni. Questo è quello che stabilisce una norma non molto conosciuta e quindi poco fruita anche dagli aventi diritto.

Il Decreto legislativo n. 119 del 18/07/2011, all’art. 7, commi 1-3, stabilisce: “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni. 

Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente interessato accompagnata dalla richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta. 

Durante il periodo di congedo, non rientrante nel periodo di comporto, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia. Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso di lavoratore sottoposto a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell’assenza può essere prodotta anche attestazione cumulativa “.

Le norme sul congedo per cure, previste dal Decreto Legislativo n. 119/2011, si applicano al settore pubblico e a quello privato.

Pertanto, ai fini della fruizione dei 30 gg., il dipendente deve fornire una certificazione di invalidità civile superiore al 50% e contestualmente la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità della cura in relazione all’infermità invalidante riconosciuta.

Fatto questo, il dirigente dovrà accordare la fruizione dei giorni i quali dovranno anche essere esclusi dal periodo di comporto.

Come richiedere il congedo per cure e a chi rivolgersi per il rilascio della certificazione medica.

Il lavoratore deve presentare la domanda di congedo al proprio datore di lavoro allegando:

la documentazione attestante l’avvenuto riconoscimento della invalidità civile superiore al 50%;

la richiesta del medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale o appartenente a una struttura sanitaria pubblica, che attesti la necessità delle cure prescritte in relazione all’infermità invalidante riconosciuta e specifichi il tipo e la durata della cura/terapia. Al proposito si sottolinea che è utile la certificazione rilasciata dai medici di famiglia che sono appunto convenzionati con il S.S.N. e/o da specialisti della struttura sanitaria pubblica.

Per maggiori informazioni rivolgersi ad un patronato o Asl di appartenenza.

Redazione Coinanews