Legge Gelli ed Obbligo Assicurativo per le Professioni Sanitarie – Un punto sulla situazione.

Proseguono i lavori necessari all’emanazione del Decreto Attuativo, che renderà effettivo l’obbligo di assicurazione per i Professionisti Sanitari; il mancato conseguimento dei crediti ECM potrebbe vanificare l’effetto assicurativo della polizza??

Il giorno 8 Marzo 2017 viene approvata la Legge n° 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – meglio conosciuta nell’ambiente sanitario come “legge Gelli – Bianco” o più semplicemente “legge Gelli”.

Tale norma, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n° 64 il giorno 17 Marzo 2017, in vigore dal 1° Aprile dello stesso anno e da tale data decorrono gli effetti dalla stessa previsti.

Molteplici sono gli esiti attesi, ma uno colpisce maggiormente ed in modo particolare il mondo sanitario, quello che va a normare l’obbligo assicurativo per gli esercenti le Professioni Sanitarie previsto dall’articolo 10.

Parte quindi la corsa alla polizza assicurativa, non tanto da parte dei Medici, la cui maggioranza se non totalità risultava già essere da tempo adeguatamente assicurata per far fronte ai rischi derivanti dalla professione, ma soprattutto da parte di quel personale che ha sempre ritenuto inutile assicurarsi, pensando che le colpe ricadessero sempre e solo sulla categoria medica, cioè la maggior parte degli esercenti le cosiddette Professioni Sanitarie non mediche.

Tale corsa, alimentata peraltro da scritti e proclami di Collegi (ora Ordini), Aziende, Organizzazioni Sindacali e compagnie assicurative, porta molti a sottoscrivere, in fretta e furia, polizze assicurative magari senza leggere le clausole o coperture.

Premesso che essere in possesso di adeguata polizza assicurativa è assolutamente necessario e consigliato, per via della peculiare attività svolta da tutti gli esercenti le Professioni Sanitarie, è corretto chiarire che ad oggi, se non altro per onestà intellettuale, l’obbligo di stipula non è chiaramente indicato, anche se nell’art. 10 co. 3  specifica: “Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all’articolo 9 e all’articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un’adeguata polizza di assicurazione per colpa grave“.

Gli articoli indicati sono quelli di “Azione di rivalsa o di responsabilita’ amministrativa” (art. 9) e “Azione diretta del soggetto danneggiato” (art. 12), ovvero delle possibilità che l’Azienda (art. 9) o il danneggiato (art. 12) può rivalersi sull’esercente la professione sanitaria..

Perché mai una Legge non dovrebbe essere cogente, cioè possedere la capacità di determinare obblighi inderogabili ed essere applicabile, quindi in grado di produrre effetti?!

Semplicemente perché la Legge Gelli prescrive che siano emanati sei Decreti Attuativi, affinché risulti totalmente cogente (costrittiva) ed applicabile!

Scandalo?! Assolutamente no o forse sì, dipende dai punti di vista, ad ogni modo si sappia che nel 2017 erano più di 700 le Leggi inapplicabili, poiché mancanti dei relativi Decreti Attuativi.

Una legge, nel nostro caso la “Gelli,” delinea i principi e le linee fondamentali in una data materia, ma affida l’esatta definizione tecnica per l’attuazione al Ministro competente, il quale emana i sopracitati Decreti attuativi che, pertanto, risultano essere una regolamentazione di secondo livello.

La necessità di attendere i Decreti Attuativi affinché la Legge risultasse totalmente cogente ed applicabile, era già stata messa in evidenza da svariati articoli apparsi sul WEB e confermata dal Tribunale di Milano il 6 Luglio 2018 che, nel dirimere una lite fra due compagnie assicurative, aveva sottolineato l’impossibilità di applicare la Gelli, in quelle parti per le quali non erano ancora stati emanati i necessari Decreti Attuativi.

Inoltre, la problematica rappresentata dalla loro mancanza, è sempre stata evidenziata sia dai due autori della norma Gelli e Bianco, i quali a più riprese dalla nascita della Legge ad oggi, non hanno mai mancato di sottolineare come si augurassero un rapido completamento della regolamentazione di secondo livello.

Attualmente, dei sei Decreti Attuativi previsti, ne sono stati emanati solamente due:

Decreto 29 Settembre 2017 “Istituzione dell’Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità” – previsto dall’art. 3

Decreto 27 Febbraio 2018 “Istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG)” – previsto dall’art. 5.

Entrambi dovevano essere emanati entro 3 mesi dalla data del 1° Aprile 2017.

 

Che fine hanno fatto gli altri Decreti Attuativi?

 

I lavori proseguono a rilento e proprio nei giorni scorsi è circolata la bozza di Decreto Attuativo [Leggi] relativa all’articolo 10 comma 6 che doveva essere formulato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il concerto del Ministero della Salute e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, quindi entro il 31 Agosto 2017.

Con esso saranno finalmente stabiliti: “i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati”.

Il medesimo Decreto fisserà i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali a cui attenersi per una assunzione diretta del rischio, il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un’impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati.

Da un’attenta lettura della bozza di Decreto, emergono almeno due importanti novità, per gli esercenti le Professioni Sanitarie:

– Art. 3, comma 3: “… Il diritto di rivalsa dell’assicuratore può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto all’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità.” Questo significherebbe che qualora l’esercente la professione sanitaria non avesse regolarmente conseguito i crediti ECM previsti, nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità, la compagnia assicurativa avrebbe poi la possibilità di rivalersi sullo stesso esercente, nel caso in cui questo abbia dovuto rispondere per “responsabilità extracontrattuale” (convenzionati e dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private). Si parla di responsabilità extracontrattuale quando viene chiamato in causa lo stesso esercente le professioni sanitarie e non la struttura. Se è la struttura o liberi professionisti ad essere chiamati in causa è di tipo contrattuale.
Si tratta di una novità rilevante che andrebbe a vanificare l’effetto che si ricerca sottoscrivendo una polizza assicurativa, poiché il professionista si troverebbe nella situazione di dover “rimborsare” alla propria assicurazione quanto questa ha dovuto risarcire.
Se invece l’esercente la professione sanitaria dovesse rispondere per “responsabilità contrattuale” (liberi professionisti), il rischio sarebbe rappresentato dall’aumento del premio assicurativo alla scadenza contrattuale.
Appare subito evidente come, a parità di situazione, i professionisti dipendenti e convenzionati risultino maggiormente penalizzati, rispetto ai liberi professionisti.

– Art. 3, comma 4: “L’esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. Inoltre, l’esercente l’attività libero professionale potrà essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura”.

Con “Rappresentanze istituzionali delle Professioni Sanitarie” cosa s’intende precisamente? Gli Ordini? Le Organizzazioni Sindacali? Entrambe?

Con la dicitura di “Rappresentante Istituzionali delle Professioni Sanitarie”, viene da se pensare ad un Ordine Professionale che rappresenti, in virtù anche della L. 3/2018 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), gli Esercenti le Professioni Sanitarie. Sarà quindi il decreto attuativo a specificare o chiarire meglio questa definizione.

In attesa che il tutto sia definito e si conosca la regolamentazione di secondo livello, quindi si possa assistere all’applicazione della norma da parte dalla giurisprudenza di merito (I e II grado) e poi di legittimità (Cassazione), sarà opportuno avere le idee molto chiare, circa le caratteristiche che le polizze assicurative dovranno possedere. Il principio è che le polizze non sono tutte uguali, alcune piccole differenze fra l’una e l’altra sussistono e potranno sussistere.

Ogni Professionista Sanitario deve sapere di quali garanzie assicurative necessita e di come queste lo debbano tutelare dai rischi ai quali risulta esposto quotidianamente al lavoro, in modo tale di avere la certezza di essere salvaguardato in maniera idonea e sufficiente e questo non può che avvenire tramite la conoscenza degli obblighi e dei diritti che le Leggi impongono e prevedono.

Non si tratta di doversi laureare in Legge, ma di avere perlomeno la conoscenza delle norme più importanti che disciplinano la propria professione, tanto quanto l’automobilista è tenuto a conoscere il Codice della Strada, senza che per questo debba diventare un’agente delle Forze dell’Ordine.

Il Coina ha sottoscritto una Polizza Assicurativa Collettiva sulla Responsabilità Civile Professionale, gratuita per tutti gli iscritti regolarmente al Coina.

Per maggiori dettaglio, consigli o informazione inviare una mail a: info @ coina.it

La redazione CoinaNews