L’infermiere dove e per chi lavora? – L’infermiere & la Giurisprudenza

La responsabilità professionale è il rispetto delle norme di riferimento penali, civili, amministrative/ disciplinari e deontologiche. Tali aspetti della nostra professione sono normati e applicati in giurisprudenza, riconosciuti dalle organizzazioni professionali e, conseguentemente, debbano essere patrimonio del singolo professionista, ed è, quindi per questo che informare è uno degli obiettivi del COINA.

La responsabilità vista dal punto di vista normo giuridico ha una concezione che incorpora un aspetto positivo e negativo. La valenza negativa del termine è essere chiamati a rispondere a qualche autorità per una condotta professionale riprovevole. L’aspetto positivo è il saper mantenere un comportamento congruo e corretto, assumersi la consapevolezza che l’esercizio professionale comporta, grazie alla conoscenza degli aspetti legali che ci interessano.

Inserire il concetto di responsabilità professionale (civile/penale/equipe) richiede in primo luogo l’obbligo di comprendere chi è l’infermiere e in quale contesto lavora per la giurisprudenza. L’ambiente di lavoro dell’infermiere è la Pubblica Amministrazione (PA).

E’ doveroso definire il concetto a quest’ultima ascrivibile, anche se manca una definizione legislativa di carattere generale. Il legislatore ha definito la PA solo in riferimento ad un certo ambito (es art.1, comma 2, T.U. n. 165/2001 in materia di lavoro pubblico). Mentre la Dottrina e la Giurisprudenza, hanno elaborato degli indici di riconoscimento della natura pubblica di un ente.

La sentenza di Corte di Giustizia 17/12/1980, C-149/79 ha accolto una nozione di PA assemblando ad essa, anche solo per la partecipazione diretta o in diretta all’esercizio dei pubblici poteri e alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela degli interessi dello Stato e delle altre collettività pubbliche.

Restando sempre in ambito comunitario, la nozione di PA è più ampia, assoggettando anche gli “organismi di diritto pubblico”, cioè qualsiasi soggetto che, sebbene formalmente privato, soddisfi specificamente bisogni d’interesse generale non avente carattere industriale e commerciale, abbia una personalità giuridica e sia sottoposto all’influenza dominante dello Stato. Comune immaginario è assemblare la PA in sanità agli ospedali pubblici e accreditati, mentre i privati sono definiti giuridicamente dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/6/1986 “Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private”, nel rispetto dell’art 41 della Costituzione che regola l’attività privata.

Quello che si evince che le funzioni della pubblica amministrazione sono direttamente o indirettamente presenti in molteplici aspetti che riguardano la vita del cittadino, è di facile comprensione che la Sanità può solo essere inserita in tale contesto.

L’Infermiere, quindi, lavora all’interno dell’ampio campo della PA e come tale è definito giuridicamente dal Codice penale, che definisce il Pubblico ufficiale (PU) art 357 cp, Incaricato di Pubblico esercizio (IPS) art 358 cp ed Esercente un servizio di pubblica necessità art 359 cp.

Si può quindi concludere che, l’infermiere presta la sua opera nell’ambito della PA sia direttamente (Ospedali pubblici) o indirettamente (Ospedali accreditati e privati), sia in modo temporaneo o in modo permanente rientra, quindi, a pieno titolo nei reati penali individuati e sanzionati dal Codice Penale Libro Secondo dei Delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Definire il contesto lavorativo dell’infermiere è un iniziale punto di partenza, il solo ascriverlo ad un dipendente della PA lo investe già di responsabilità penali, e non solo, di rilievo e ben codificate dalla sfera giuridica, come l’art 28 della Costituzione definisce nella sua prima locuzione “Funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti

Nelle future pubblicazioni sarà illustrato, quanto ad ora introdotto per identificarsi sempre più come professionisti della salute con una propria identità giuridica a cui attenersi.

La Redazione CoinaNews

Sonia Dell’Edera