L’infermiere e la sua Categoria Legale art 2095 c.c – L’infermiere & la Giurisprudenza

Alla luce dei cambiamenti normativi in ambito delle professioni sanitarie e da una moderna lettura degli art 357 e 358 c.p si può affermare che l’attività infermieristica e di tutti i professionisti sanitari è una alternanza fra l’assumere la qualifica di Pubblico Ufficiale (P.U) e/o Incaricato di Pubblico Servizio (IPS) [LEGGI] assecondo la specificità dell’attività realizzata in un dato momento e in un dato contesto, da cui scaturisce la titolarità della qualifica.

L’inquadramento normativo della nostra professione deve essere integrato con all’art 2095 c.c. che definisce la categoria legale, la quale delinea il valore del contenuto professionale posseduto (es. diploma di laurea in genere). In ogni categoria vi sono dei livelli chiamati anche posizioni funzionali, che individuano precisamente il titolo funzionale posseduto esempio infermiere, medico, psicologo.

Le categorie legali sono: i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai.

I dirigenti sono lavoratori subordinati che, nell’ambito dell’impresa o dell’ente, svolgono funzioni connotate da elevata professionalità, autonomia decisionale, responsabilità nei confronti dell’imprenditore o del funzionario superiore, nonché da poteri di coordinamento e controllo dell’intera attività aziendale o di un ramo autonomo dell’impresa oppure, per i dirigenti pubblici, di un settore/ufficio.

I quadri sono lavoratori subordinati intermedi come posizione tra dirigenti e impiegati che dipendono direttamente dall’imprenditore o dai dirigenti e che svolgono attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell’attuazione degli obiettivi dell’impresa. Caratteri distintivi della categoria, per la giurisprudenza, sono la gestione diretta ed autonoma dei rapporti con i terzi e la responsabilità gestionale e anche di funzioni demandate.

Gli impiegati prestano la loro attività lavorativa alle dipendenze del datore di lavoro con funzioni di collaborazione, e normalmente non svolgono prestazioni di vera manodopera, ma l’autonomia d’iniziativa è nei limiti delle direttive generali impartite dall’imprenditore.

Per gli operai l’apporto richiesto è esclusivamente di tipo produttivo, e si sostanzia in attività di tipo prevalentemente manuale.

Pacifico che l’infermiere non è un dirigente, ma una decodificazione dell’art. 2 della legge n. 190/1985, definisce i quadri come lavoratori che svolgono attività di notevole importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa tra i quali la responsabilità gestionale autonoma dell’insieme delle funzioni demandate al lavoratore in oggetto e la gestione diretta dei rapporti con i terzi per assolvere le finalità dell’azienda.

L’infermiere, quindi dovrebbe appartenere alla categoria dei quadri perché assolve sia il primo requisito aderendo al D.M. n. 739/1994 che lo erge a responsabile di tutta l’assistenza infermieristica generale, che il secondo requisito considerato che nello svolgimento delle proprie funzioni, rappresenta l’ente per cui lavora attestando fatti avvenuti in sua presenza, praticando in proprio cure e terapie sull’utente di notevole importanza e delicatezza giuridica, assumendosi elevati livelli di responsabilità civile e penale che, errate, potrebbero causare gravi danni o la morte all’utente.

A suffragio di quanto ora detto è utile una ulteriore valutazione della definizione dell’impiegato, il quale è un lavoratore che, ai sensi del R.D.L. 13 novembre 1924 n. 1825, non può assumere attività di propria iniziativa, cosa che invece l’infermiere deve fare. Gli operai anche se specializzati, svolgono mansioni meramente esecutive, elementari, sotto la direzione del superiore che valuta il risultato e può indicare le modifiche da apportare (O.T.A., O.S.S., ecc.).

Quanto ad ora detto non dovrebbe creare dubbi o perplessità di chi fa cosa e delle funzioni/compiti attribuiti alle figure sanitarie nello specifico infermiere-OSS. Palese è che interessi di gestione economica/finanziaria, con la compiacenza dei Dirigenti, ci porta al demansionamento di un quadro (infermiere) a operaio, con quanto ne consegue all’immagine di un professionista con un background di conoscenze ben diverse da un semplice esecutore di compiti meramente manuali.

Ci può aiutare a comprendere la rilevanza del ruolo accordato dalla legislazione e dalla dottrina giuridica all’infermiere, affermando che, la documentazione sanitaria (ivi inclusa la documentazione infermieristica) è un atto/documento che il Quadro/Pubblico ufficiale e/o Incaricato di Pubblico o più semplicemente l’infermiere, produce nello svolgimento delle sue funzioni/compiti.

La Redazione CoinaNews

Sonia Dell’Edera