L’infermiere Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio? L’infermiere & la Giurisprudenza

L’infermiere è quel professionista che lavora, direttamente o indirettamente, nella Pubblica Amministrazione (PA). A questa ultima è ascrivibile un significato ampio, poiché gli è conferito l’obbligo di prestare servizi alla comunità con o per lo Stato. Palese, quindi, che la Sanità tutta è una Pubblica Amministrazione.

A questo punto configurando i vari ruoli (medico/infermiere), vediamo che il medico è un Pubblico ufficiale poiché nelle attività a lui riconducibili, svolge funzioni amministrative nel redige certificati all’interno di strutture pubbliche o accreditate. Mentre tutti gli altri operatori sanitari sono professionisti che operano direttamente (Enti Sanitari pubblici) indirettamente (Enti Sanitari accreditati) palesando la volontà della PA per la tutela della salute come espresso nell’art 32 della Costituzione “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti……”.

Inoltre, l’infermiere redige la Cartella Infermieristica (CI) racchiusa ed integrata a pieno titolo all’interno dell’atto pubblico che è la Cartella Clinica, compilata dal medico. Quindi entrambi svolgono attività amministrative, nello stilare un atto pubblico come la Cartella Clinica, ivi inclusa la Cartella infermieristica. Il valore legale attribuito alla documentazione infermieristica delinea la qualifica del personale sanitario, il quale ancora ad oggi, si scinde fra l’incaricato di pubblico servizio e il pubblico ufficiale.

Le autonomie professionali, anche specialistiche consolidate da tempo all’interno dell’ordinamento didattico e nella pratica quotidiana, di tale figura sanitaria affermano il concetto espresso dall’art 358 cp “Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio” (IPS). Dal dettato della norma emerge chiaramente che il IPS, pertanto, è assoggettato alla medesima disciplina inerente la funzione pubblica, quindi Pubblico Ufficiale (PU), difettando, tuttavia, dei poteri tipici che la connotano (ovvero quelli deliberativi, autoritativi e certificativi), ma richiedendo un’attività che non si esaurisca nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica. Ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è richiesto, invece, un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali.” come la nostra professione viene definita dalla norma e dalla giurisprudenza.

Da una chiave di lettura più attenta si evidenzia che, l’infermiere di triage di pronto soccorso certifica (funzione amministrativa) ed è quindi un PU, concetto assimilato anche in giurisprudenza. Nuovo è, invece il terreno della cura delle lesioni cutanee, che si presta ad affrontare il tema della prescrizione infermieristica per quello che concerne, a esempio, le medicazioni avanzate e gli ausili anti-decubito che, da una parte, non necessitano obbligatoriamente di prescrizione medica e dall’altra, tuttavia, necessitano di una qualificata competenza clinica di tipo specialistico nella loro prescrizione. L’infermiere esperto in PICC (peripherally inserted central catheters) ha gli strumenti professionali e quindi le competenze per agire indicando quali azioni di assistenza infermieristica sono da attuare (gestione dei PICC, eleggibilità dei pazienti alla manovra), con quali strumenti e con quali modalità applicative.

Alla luce dei cambiamenti normativi in ambito delle professioni sanitarie e da una moderna lettura degli art 357 c.p “Nozione del Pubblico ufficiale” e 358 c.p “Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”si può affermare che l’attività infermieristica e di tutti i professionisti sanitari è una alternanza fra l’assumere la qualifica di P.U. e/o IPS assecondo la specificità dell’attività realizzata in un dato momento e in un dato contesto, da cui scaturisce la titolarità della qualifica.

Doveroso concludere soffermandoci su i colleghi che lavorano nel privato, per i quali la giurisprudenza li ha riconosciuti in capo all’art 359 c.p “Esercenti un servizio di pubblica necessità.” Tutti coloro che lavorano in ambito privato esercitando professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, adempiono, quindi ad un servizio dichiarato di pubblica necessità dalla stessa PA, in forma di liberi professionisti.

La definizione delle figure sopra descritte e la loro distinzione non sono sempre agevoli nella prassi e la giurisprudenza a tal proposito è assai copiosa e talvolta controversa, anche se alla luce della moderna dottrina giuridica ormai l’infermiere è un professione intellettuale e non può che rifarsi a quanto sopra descritto.

La Redazione CoinaNews

Sonia Dell’Edera