L’infermiere reperibile nei giorni festivi ha diritto al risarcimento per mancato riposo settimanale

L’articolo 36 della Costituzione Italiana, entrata in vigore il 1 gennaio del lontano 1948 cita: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Sono passati quasi 70 anni e ancora quell’articolo non è rispettato in tutte le sue parti con continue violazione da parte dei datori di lavoro e accordi sindacali che non riconoscono i principi fondamentali della Costituzione Italiana.

E’ il caso, forse l’ennesimo, dove la Cassazione Lavoro n. 14770/17 depositata il 14 giugno 2017, ribadisce che il riposo settimanale è irrinunciabile e non monetizzabile. Il caso è quello della reperibilità dell’infermiere o comunque lavoratore in generale, coincidente con il riposo settimanale, dove con la chiamata in servizio la reperibilità diventa attiva e quindi di fatto si rinuncia al riposo settimanale.

Come ben descritto dall’art 36 della costituzione, non essendo rinunciabile e monetizzabile, si ha l’obbligo di fruirne nei giorni successivi. Se questo non avviene il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per mancato godimento del riposo settimanale, cosi come descritto dalla sentenza in questione.

Molti Accordi tra Aziende e Amministrazioni che regolano la Pronta Disponibilità, non prevedono il fatto che il giorno di riposo non goduto debba essere fruito immediatamente nei giorni successivi, anzi spesso taluni accordi,  prevedono il recupero nei mesi successivi.

Quindi nei casi in cui si è in Pronta Disponibilità in una giornata festiva e si è chiamati prestare servizio, spetta di diritto il riposo compensativo senza necessaria richiesta da parte del lavoratore. Allo stesso tempo, debbono essere garantite le ore settimanali contrattualmente previste, nella settimana in cui si usufruisce del riposo compensativo, gravando quindi sul lavoratore l’onere di effettuare tale recupero, ovvero, di compensare le ore dovute, con il recupero delle ore eccedenti derivanti dalla chiamata in pronta disponibilità.

La mancata fruizione del riposo settimanale però, sempre secondo la corte, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto perché “l’interesse del lavoratore leso dall’inadempimento datoriale ha una diretta copertura costituzionale nell’art. 36 Cost, sicché la lesione dell’interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”.

Purtroppo il danno non patrimoniale va comunque dimostrato in giudizio. Sarebbe stato più giusto, logico e meno oneroso, usufruire di un riposo compensativo senza dover per forza effettuare le ore settimanali contrattualmente previste. E’ demandata quindi ai lavoratori eventuali ricorsi e/o alle sigle sindacali sottoscrivere accordi che ne riconoscano il diritto.

 

Redazione CoinaNews

 

Fonti:

Il medico e l’infermiere reperibili nei giorni festivi, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per mancato godimento del riposo settimanale

 

Il medico e l’infermiere reperibili nei giorni festivi, hanno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per mancato riposo settimanale.